Ferie e permessi (ROL) - Contratto metalmeccanico
Ferie, ex festività e permessi nel contratto metalmeccanico
I dipendenti di aziende metalmeccaniche, in linea generale, molto dipende dal settore, maturano ogni anno:
- 4 settimane di ferie (nel caso di impiegati con più di 18 anni di anzianità il dipendente ha a disposizione 5 giorni in più);
- 72 ore di ROL – permessi (azienda con più di 15 dipendenti);
- 32 ore per ex festività.
Contratto metalmeccanico: art. 10 – Ferie
I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimane.
Salvo quanto previsto dalla successiva Norma transitoria n. 1, i lavoratori che maturano un’anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti, hanno diritto ad un giorno in più rispetto alla misura di cui al comma precedente ed i lavoratori che maturano un’anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti hanno diritto ad una settimana in più, sempre rispetto alla misura di cui al comma precedente.
Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero a 6 giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni.
Un giorno in più di ferie
Gli operai metalmeccanici, con oltre i 10 anni di anzianità presso la stessa azienda, maturano il diritto a un giorno di ferie in più rispetto alle 4 settimane previste dal CCNL, a prescindere dall’età anagrafica.
A seguito dell’unificazione della disciplina delle ferie per gli impiegati e gli operai (fino a tale data avevano avuto norme specifiche diverse), il CCNL stabilisce che gli operai che maturano un’anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti hanno diritto ad un giorno in più rispetto alle 4 settimane ed i lavoratori che maturano un’anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti hanno diritto ad una settimana in più, sempre rispetto alle 4 settimane.
Tuttavia, in base alla norma transitoria del CCNL di settore, viene precisato che:
1) I lavoratori in forza al 31/12/2007, a cui si applicava la Disciplina speciale, Parte prima, iniziano a maturare a partire dall’1/1/2008 l’anzianità di servizio necessaria per aver diritto al giorno aggiuntivo di ferie oltre i 10 anni e fino a 18 anni compiuti ovvero alla settimana di ferie aggiuntive oltre i 18 anni di servizio.
2) Ai lavoratori a cui si applicava la Disciplina speciale, Parte prima, in forza alla data del 31/12/2007, è riconosciuto, dall’1/1/2008, un giorno aggiuntivo di ferie rispetto alle 4 settimane in presenza dei requisiti di dieci anni di anzianità aziendale e 55 anni di età.”
Dal 1° gennaio 2018 un giorno per tutti indipendentemente dall’età
Ne discende che, dal 1° gennaio 2018, si supera tale norma transitoria che riconosceva un giorno di ferie aggiuntivo a tutti gli operai in forza al 1° gennaio 2008 con anzianità aziendale di 10 anni e 55 anni di età anagrafica.
Ora matura il diritto a un giorno di ferie in più rispetto alle 4 settimane previste per tutte le lavoratrici e i lavoratori che hanno maturato un’anzianità di servizio oltre i 10 anni presso la stessa azienda, a prescindere dall’età anagrafica.
Fonte:
www.investireoggi.it - Fiom Cgil Nazionale - CCNL Metalmeccanici